Legislazioni europee

Thierry Vissol

Nel campo della legislazione sanitaria come spiegato in precedenza, l’Ue non può definire le politiche sanitarie, né l’organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica. Tuttavia, entro questi limiti ristretti, la sua azione serve invece a integrare le politiche nazionali e a sostenere la cooperazione tra gli Stati membri nel settore della sanità pubblica non solo tramite le agenzie e i finanziamento ai centri di ricerca, ma anche tramite la legislazione. L’elenco delle normative adottate in materia sarebbe troppo lungo, ma si possono trovare sul sito dell’Unione. La virologa Ilaria Capua si rammarica che non sia possibile adottare, per mancanza di armonizzazione a livello europeo delle linee guide in caso di pandemie, ed è quello che considera il nocciolo del problema: ogni paese misura i casi e adotta politiche secondo criteri diversi. Conclude il suo appello all’Unione: «Ora però, ti prego, sbrigati, armonizza i protocolli. Abbiamo bisogno di direttive Comunitarie».

Il campo legislativo di competenza europea più ampio è quello legato al mercato interno, particolarmente quello della libera circolazione delle merci e delle persone. La regolamentazione delle frontiere diventa un elemento vitale non solo nella lotta contro la crisi sanitaria ma anche nella sopravvivenza delle popolazioni. Nessuno dei nostri paesi è autonomo o in grado di produrre tutto ciò di cui ha bisogno sia nel settore dei medicinali, degli apparecchi sanitari (respiratori, ecc.) o degli elementi necessari per produrli, sia nel campo alimentare e dei prodotti di prima necessità. La catena di valore, cioè la necessità di approvvigionamento di diversi tipi di prodotti o di componenti di prodotti è molto complessa. Per esempio, l’industria alimentare deve rifornirsi in vari paesi (carne, frutta e verdura, condimenti ecc.) e non basta produrre cibo, è indispensabile assicurare la fabbricazione di imballaggi, scatole, barattoli, lattine, bottiglie, ecc. Nelle regioni frontaliere centinaia di migliaia di lavoratori lavorano oltre frontiera, talvolta in imprese indispensabili in situazioni di emergenza. È quindi indispensabile assicurare una libera circolazione delle merci e delle persone essenziali tra i vari paesi. Una circolazione ostacolata da alcuni Stati membri che hanno chiuso completamente le loro frontiere. Oggigiorno il 75 % dei trasporti in Europa si fa su gomma. I controlli imposti da molti paesi fanno sì che le code dei camion possano raggiungere i 40 km, con tempi di attesa superiori alle 24 ore. Tali controlli creano delle situazioni umane insopportabili per gli autisti (assenza di bagni, difficoltà di trovare cibo o bibite, ma anche rischi sanitari) per di più pongono anche problemi di approvvigionamento per i produttori di prodotti essenziali per le attività commerciali e quini dei rischi finanziari e di penurie. Grazie all’insistenza della Commissione, il Consiglio dei ministri dei trasporti, il 18 marzo ha deciso di garantire flussi rapidi per prodotti alimentari e sanitari, creando dei Corridoi Verdi. Tuttavia, 10 giorni dopo questa decisione sono solo 5 i paesi che hanno organizzato tali corridori. Il Consiglio Europeo deve sbloccare questa situazione e non solo.

Sempre nel settore della circolazione delle persone e della tutela dei diritti dei passeggeri, la Commissione ha proposto di non applicare restrizioni di viaggio ai cittadini dell’UE e degli Stati ‘associati al Trattato di Schengen. Tali deroghe sono state estese ai loro familiari, e a persone con uno status di residenti basato sul diritto comunitario o nazionale e alle persone che per motivi di lavoro o di turismo si trovano bloccati fuori dall’Unione o in paesi europei che hanno chiuso le loro frontiere. In pratica, al 18 marzo 2020 erano 300.000 i cittadini o residenti europei che hanno chiesto il loro rimpatrio. La Commissione aiuta gli stati membri a realizzare questi rimpatri grazie al Meccanismo europeo di protezione civile. Inoltre, le restrizioni non dovrebbero applicarsi ai viaggiatori con una funzione o necessità essenziale, come i professionisti della sanità e i ricercatori, i lavoratori frontalieri, i diplomatici, il personale militare o gli operatori umanitari nell’esercizio delle loro funzioni o le persone che necessitano di protezione internazionale o per altri motivi umanitari.

Un settore di competenza esclusiva della Commissione europea – sulla base del quadro giuridico del trattato e delle legislazioni del Consiglio e del parlamento – è quello della concorrenza e degli aiuti di Stato. Le regole vietano, in generale, gli aiuti di Stato alle imprese, al fine di assicurare una concorrenza leale ed evitare la creazione di monopoli. In un periodo di crisi straordinaria come quello attuale, dove i rischi di fallimento di molte imprese indispensabili o meno, dovuti allo stop quasi totale delle attività, obbliga gli Stati a sostenere tali imprese stanziando aiuti di Stato o a nazionalizzare alcune imprese, come per esempio in Italia la compagnia aerea di bandiera Alitalia. Il Trattato all’articolo 107 §3-b del TFUE permette alla Direzione Generale della Concorrenza di autorizzare aiuti di stato per «porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro». Quindi è stato deciso di attivarlo. Questa possibilità sarà utilizzata in primis dall’Italia, poi da tutti gli altri paesi che lo richiederanno.

Sarebbe troppo lungo descrivere le varie legislazioni esistenti che possono servire alla gestione e all’uscita dalla crisi. Nonostante siano meno restrittive che in materia sanitaria, le competenze dell’Unione sono limitate per gli aspetti legati all’occupazione (Titolo X del trattato) e di politica sociale (titolo XI), che rientrano principalmente nella competenza nazionale. Tuttavia, al meno due meritano di essere segnalate.

  1. La prima riguarda la tutela dei disoccupati. Dopo la crisi del 2008, la necessità di assicurare una stabilizzazione macroeconomica della zona euro ha spinto la Commissione a riproporre la vecchia idea, proposta negli anni 70’ del secolo scorso, riguardo un’assicurazione europea contro la disoccupazione. Dopo vari studi di fattibilità all’inizio del 2017, ha raccomandato la creazione di un European Unemployment reinsurance Scheme (Regime europeo di indennità di disoccupazione o EUBS) come ammortizzatore sociale per le economie dell’UE. Un tale sistema drenerebbe il potere d’acquisto delle economie in espansione, prevenendo il loro surriscaldamento e rafforzando al contempo le economie in recessione. Nella la versione più completa della proposta, i lavoratori della zona euro sarebbero direttamente assicurati contro il rischio di disoccupazione attraverso un sistema assicurativo europeo che pagherebbe un salario sostitutivo in caso di disoccupazione. Ovviamente, le discussioni politiche sono difficili e la proposta rimane bloccata. Quindi la Commissione ha deciso di accelerare la proposta legislativa vista l’importanza che potrebbe avere tale sistema nella crisi attuale.
  2. La seconda, non meno importante, è relativa alla protezione della privacy e dei dati personali. In molti paesi dell’estremo oriente, sono stata utilizzate delle applicazioni che permettono di “spiare” le persone tramite il loro smartphone per controllare spostamenti e assicurare l’isolamento di portatori asintomatici del virus e i loro contatti con famiglia, amici ed altri. Una pratica che potrebbe rivelarsi necessaria per rompere il flusso di contaminazioni e… punire coloro che non seguono le raccomandazioni delle autorità sanitarie. Tali pratiche vanno ovviamente contro la privacy e la protezione dei dati personali previste dalla legislazione europea, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati(General Data Protection Regulation – GDPR). Il monitoraggio dell’osservanza delle regole previste è affidato a una agenzia europea indipendente la European Data Protection Board (EDPB). Secondo il suo presidente: «Le norme di protezione dei dati (come il GDPR) non ostacolano le misure adottate nella lotta contro la pandemia di coronavirus. Vorrei tuttavia sottolineare che, anche in questi tempi eccezionali, il responsabile del trattamento dei dati deve garantire la protezione dei dati personali delle persone interessate. Pertanto, è necessario tenere conto di una serie di considerazioni per garantire il trattamento legittimo dei dati personali». Ora, per il trattamento dei dati relativi alle comunicazioni elettroniche, quali i dati di localizzazione mobile, si applicano norme supplementari. Le leggi nazionali di attuazione della direttiva “ePrivacy” prevedono il principio per cui i dati relativi all’ubicazione possono essere utilizzati dall’operatore solo se resi anonimi o con il consenso delle persone. Quindi, l’EDPB raccomanda alle autorità pubbliche innanzitutto “di mirare al trattamento dei dati relativi all’ubicazione in modo anonimo (ossia al trattamento di dati aggregati in modo che non possano essere convertiti in dati personali). «Ciò potrebbe consentire di elaborare relazioni sulla concentrazione di dispositivi mobili in una determinata località (“cartografia”). Se tali misure verranno introdotte, uno Stato membro sarà obbligato a mettere in atto adeguate salvaguardie, come la concessione ai singoli del diritto a un ricorso giurisdizionale».

Illustrazione di © Ramses (Ramses Morales Izquierdo) (Cuba)

Continua…

6. Regole di decisioni politiche e cooperazione
5. Ricerca scientifica e forniture di apparecchiature medicali
4. Le azioni dell’Unione
3. Le competenze dell’Ue in materia sanitaria
2. Egoismi nazionali e solidarietà europea
1. Unione Europea e coronavirus

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